Cambia il codice della strada per i motociclisti!
Inviato: gio apr 01, 2010 2:08 pm
Non è ancora definitivo, ma la Camera dei Deputati ha già approvato il disegno di legge n. 1720, che porterebbe ad alcune modifiche del Codice della Strada, in particolare l'art. 171 che potete trovare più in basso. Una volta divenuto legge, questo provvedimento aggiungerà all’obbligo del casco anche l’obbligo di indossare abbigliamento tecnico con i mezzi a due ruote.
Per cilindrate superiori ai 125cc sarà imposto l'uso di giacca tecnica (con protezione per spalle e gomiti) e guanti, oltre al casco integrale. Con moto tra 25 e 52 Kw si aggiunge l'obbligo del paraschiena integrato nella giacca. Infine, per potenze superiori ai 52 Kw sarà necessario indossare la tuta completa o una giacca con paraschiena e pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.
La proposta ha suscitato subito la reazione dei motociclisti, che si dividono tra favorevoli e contrari. I primi apprezzano l'uso dell'abbigliamento tecnico per i benefici in fatto di sicurezza. I secondi non ne negano l'utilità, ma non sono disposti a rinunciare alla comodità soprattutto per brevi tragitti e su strade urbane.
Per cilindrate superiori ai 125cc sarà imposto l'uso di giacca tecnica (con protezione per spalle e gomiti) e guanti, oltre al casco integrale. Con moto tra 25 e 52 Kw si aggiunge l'obbligo del paraschiena integrato nella giacca. Infine, per potenze superiori ai 52 Kw sarà necessario indossare la tuta completa o una giacca con paraschiena e pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.
La proposta ha suscitato subito la reazione dei motociclisti, che si dividono tra favorevoli e contrari. I primi apprezzano l'uso dell'abbigliamento tecnico per i benefici in fatto di sicurezza. I secondi non ne negano l'utilità, ma non sono disposti a rinunciare alla comodità soprattutto per brevi tragitti e su strade urbane.
Art. 171 - (Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a due ruote)
1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali passeggeri, di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per i veicoli fino a 11 Kw è obbligatorio l'utilizzo del casco intergrale;
b) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;
c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;
d) per i veicoli oltre 52 kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.
3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».